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Condotta esigibile in capo al cessionario – Cass. n. 12138/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni pecuniarie - violazioni dell'obbligo di fatturazione iva - Sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Condotta esigibile in capo al cessionario - Controllo formale della fattura - Insufficienza - Fattispecie.

 

In tema di IVA e sanzioni ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, il cessionario/committente di beni o servizi non può limitarsi ad un controllo puramente formale della fattura che riceve dal cedente, laddove la sua condotta non si limiti ad operare "ab externo" sul solo rapporto di rivalsa ma incida direttamente sul rapporto tributario, risultando in tal caso condotta esigibile quella relativa al controllo ed al vaglio critico della qualificazione fiscale dell'operazione.(Principio affermato in tema di cessione, qualificata dal cedente come intracomunitaria, con conseguente applicazione da parte del cessionario del regime di inversione contabile, omettendo di attivare il meccanismo di regolarizzazione di cui al citato art. 6, pur essendogli nota la presenza in Italia della cedente).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 12138 del 14/04/2022 (Rv. 664497 - 01)

 

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Cassazione

12138

2022