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Presunzione del diritto agli interessi nella misura legale – Cass. n. 12329/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - societa' di capitali ed equiparati - in genere - Capitali dati a mutuo - Interessi attivi - Onere della prova - Distribuzione - Presunzione del diritto agli interessi nella misura legale - Fondamento - Carattere normalmente oneroso del mutuo ex art. 1815 c.c. - Applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973.

 

In tema d'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall'art. 1815 c.c., sia in quanto l'art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973 prevede che i capitali dati a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale, se non convenuti o pattuiti in misura inferiore, norma che trova applicazione anche per le società commerciali in base al rinvio generale dell'art. 5 del d.P.R. n. 598 del 1973, con cui le presunzioni del suddetto art. 43 sono state estese ai contribuenti soggetti ad Irpeg.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12329 del 14/04/2022 (Rv. 664357 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1815

 

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Cassazione

12329

2022