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Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta – Cass. n. 7983/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - in genere - Dichiarazione integrativa - Interessi - "Dies a quo" - Individuazione - Dichiarazione originaria - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di imposta sulle successioni, in caso di dichiarazione presentata oltre i termini di decadenza previsti dall'art. 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, l'obbligo di pagamento si ricollega alla spontanea presentazione della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che solo da tale momento l'imposta potrà essere liquidata e diverrà esigibile e si potranno far decorrere gli interessi in caso di ritardato pagamento, ove esso avvenga oltre sessanta giorni dall'avviso di liquidazione; decorrenza che non può avvenire da una data anteriore, e segnatamente dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione originaria, atteso che a tale data l'ufficio non aveva attivato il potere di accertamento relativo a omissione o infedeltà della dichiarazione nel termine di decadenza previsto dalla legge, né vi era, in assenza di liquidazione, un credito liquido ed esigibile sul quale computare gli interessi, o una mora rispetto alla scadenza dell'obbligo di pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7983 del 11/03/2022 (Rv. 664133 - 01)

 

Corte

Cassazione

7983

2022