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Disciplina fiscale del consolidato nazionale – Cass. n. 8251/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - in genere - Consolidato fiscale - Rettifiche di consolidamento - Perdite pregresse - Utilizzabilità in relazione alla quota di dividendi percepiti dalla consolidata - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, le perdite pregresse possono essere utilizzate dalla società consolidata esclusivamente per una volta, per la compensazione con il reddito imponibile, ma non in relazione alla quota dei dividendi percepiti dalla società consolidata del gruppo, in quanto in tal caso la consolidante è portata ad effettuare una rettifica di consolidamento, escludendo il 100 per cento dei dividendi dalla tassazione, in luogo della percentuale del 95 per cento, così da impedire la corretta tassazione del residuo 5 per cento ed ottenere un doppio vantaggio che non è consentito alla società consolidata, né al consolidato stesso, in forza di un più generale principio antielusivo che caratterizza la disciplina del consolidato fiscale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 8251 del 14/03/2022 (Rv. 664135 - 01)

 

Corte

Cassazione

8251

2022