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Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione – Cass. n. 32692/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - sottoscrizione - Avviso accertamento - Firma digitale - Applicabilità - Art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente) - Nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione - Esclusione - Fondamento.

 

L'avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis” vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32692 del 09/11/2021 (Rv. 662826 - 01)

 

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Cassazione

32692

2021