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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Cass. n. 32804/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - base imponibile - passivita' deducibili - dimostrazione dei debiti  - Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - determinazione della porzione disponibile - riunione fittizia - Riunione fittizia ex art. 556 c.c. - Criteri - Attualità e certezza dei debiti - Necessità - Garanzia fideiussoria prestata dal "de cuius" - Deducibilità - Condizioni.

 

Nella formazione della massa per la individuazione della porzione disponibile, ex art. 556 c.c., analogamente a quanto accade per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione, si detrae dal valore dei beni relitti solo quello dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo allorché il debito venga ad esistenza in un momento successivo; ne consegue che il debito derivante dalla fideiussione prestata dal "de cuius" è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32804 del 09/11/2021 (Rv. 662749 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_2740

 

Corte

Cassazione

32804

2021