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Sottrazione di merce importata – Cass. n. 32978/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - importazioni - applicazione dell'imposta iva all'importazione - Diritto doganale - Configurabilità - Conseguenze - Sottrazione di merce importata - Estinzione dell'obbligazione tributaria - Esclusione.

 

La sottrazione della disponibilità della merce importata, che non si sia risolta nella dispersione del prodotto e/o nella sua inutilizzabilità per chiunque, non fa venir meno l'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione, stante la sua configurazione quale diritto doganale, ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall'art. 25 d.P.R. n. 897 del 1980 e considerato che relativa obbligazione tributaria sorge al momento dell'ingresso della merce nel territorio nazionale e non si estingue con la sottrazione della merce ad opera di terzi, neppure se il debitore è incolpevole.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32978 del 10/11/2021 (Rv. 662801 - 01)

 

Corte

Cassazione

32978

2021