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Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società consortile – Cass. n. 35912/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - in genere - Impresa socia di società consortile costituita per esecuzione di appalto di opere pubbliche - Riaddebito di costi per spese effettuate dalla società consortile - Possibilità - Ragioni.

 

In tema di reddito d'impresa, il carattere meramente strumentale della società consortile costituita nella forma della società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23-bis l. n. 584 del 1977 e succ. modif., implica, dal punto di vista tributario, che le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate, con l'ulteriore conseguenza che per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cd. "ribaltamento dei costi".

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35912 del 22/11/2021 (Rv. 663040 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2615 ter

 

Corte

Cassazione

35912

2021