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Incameramento da parte dell'amministratore di fatto – Cass. n. 36003/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere -Società "cartiera" - Proventi dell'evasione - Incameramento da parte dell'amministratore di fatto - Presunzione - Sussistenza - Evidenze contabili dell'evasione - Necessità - Esclusione.

 

In materia di accertamento tributario, può ritenersi, in via presuntiva e secondo l'"id quod plerumque accidit", che l'amministratore di fatto di una società "cartiera" abbia direttamente incamerato i proventi dell'evasione fiscale addebitabile all'ente, anche in assenza di evidenze contabili dell'evasione, sicché spetta all'amministratore stesso fornire la prova contraria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36003 del 22/11/2021 (Rv. 663044 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

36003

2021