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Assenza di pianificazione aziendale o "inettitudine produttiva" – Cass. n. 36365/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere - Società di comodo - Test di operatività - Assenza di pianificazione aziendale o "inettitudine produttiva" - Oggettive situazione di carattere straordinario - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Sindacato del giudice sulle scelte imprenditoriali - Ammissibilità - Fondamento.

 

In tema di società di comodo, non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario, che rendono impossibile il superamento del test di operatività, ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, nella versione all'epoca vigente, nell'ipotesi di totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa "inettitudine produttiva", gravando sull’imprenditore, anche collettivo, - ai sensi dell'art. 2086, comma 2 c.c., come modificato dall'art. 375 c.c.i., in coerenza con l'art. 41 Cost. - l'obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Sicché in tal caso, il sindacato del giudice non coinvolge le scelte di merito dell'imprenditore, attenendo alla verifica del corretto adempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, con riduzione dell'operatività della "business judgement rule", sempre valutabile, sotto il profilo tributario, per condotte platealmente antieconomiche.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36365 del 23/11/2021 (Rv. 663098 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2086

 

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Cassazione

36365

2021