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Aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali – Cass. n. 35904/2021

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Accise su gas naturale - Aliquota ridotta per usi industriali - Impiego del gas nella distribuzione commerciale - Nozione - Distinzione tra usi diretti e usi indiretti - Irrilevanza - Ragioni.

 

In tema di accise, l'aliquota ridotta sul gas naturale per usi industriali di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 è applicabile all'impiego di tale combustibile nel "settore della distribuzione commerciale", formula prevista dal d.lgs. n. 26 del 2007 (attuativo della direttiva 2003/96/Ce), il quale fa riferimento ad una nozione in senso economico e non tecnico-giuridico, da intendersi contrapposta ai cd. usi civili, donde l'irrilevanza, a questi fini, della distinzione tra usi diretti ed usi indiretti del gas, contrastante con la lettera e con la "ratio" della norma.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35904 del 22/11/2021 (Rv. 663039 - 01)

 

Corte

Cassazione

35904

2021