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Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari – Cass. n. 28580/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Determinazione del reddito di impresa - Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità agli imprenditori individuali - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni - Fattispecie.

 

In tema di determinazione del reddito di impresa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 all'imprenditore individuale, in quanto essa trova giustificazione nella produzione del reddito di impresa ex art. 55 T.U.I.R. da parte di un soggetto, come definito dall'art. 2195 c.c., esercente impresa commerciale (anche di carattere ausiliario) caratterizzata, a prescindere dalla sussistenza di un'autonoma organizzazione, dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, rispetto al quale non è manifestamente arbitrario ipotizzare che i versamenti e i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari siano stati destinati all'esercizio di detta attività di impresa e siano detratti i costi, considerati in termini di reddito imponibile.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 28580 del 18/10/2021 (Rv. 662529 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2195

 

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Cassazione

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