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Onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria – Cass. n. 28628/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - Diritto alla detrazione - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria - Elemento soggettivo - Esclusione - Ragioni.

In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

28628

2021