Skip to main content

Detraibilità dell'imposta assolta sui costi promiscui – Cass. n. 22305/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - esercizio di piu' attivita' - Applicazione del regime di contabilità separata - Detraibilità dell'imposta assolta sui costi promiscui - Determinazione dei costi imputabili alla parte di attività soggetta ad imposta detraibile - Criteri - Onere della prova - Gravante sul contribuente - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di IVA, nel caso di più attività svolte nell'ambito della stessa impresa, per una sola delle quali l'imposta assolta sia detraibile, l'imputazione dei costi promiscui, riferibili cioè a tutte le attività, deve essere effettuata in base alla misura della concreta utilizzazione dei beni e servizi da cui derivano detti costi, nell'ambito delle distinte attività, atteso quanto previsto dall'art. 36, commi 3 e 5, del d.P.R. n. 633 del 1972; il relativo onere di provare l'imputazione dei costi grava sul contribuente e non può essere assolto invocando criteri di astratta ripartizione proporzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva escluso, in astratto, la ripartibilità dei costi promiscui secondo i criteri indicati dalla società contribuente, ma ne aveva verificato, in concreto, l'inadeguatezza rispetto alle spese del personale e di amministrazione, ritenendo applicabile alla specifica situazione aziendale il criterio del volume d'affari).

Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 22305 del 05/08/2021 (Rv. 662123 - 01)

 

Corte

Cassazione

22305

2021