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Esenzione concernente prestazioni socio-sanitarie – Cass. n. 22324/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Prestazione resa da soggetto diverso ma convenzionato con uno di quelli indicati "ex lege" - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di IVA, ai fini dell'esenzione concernente prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter), d.P.R. n. 633 del 1972 - norma di stretta interpretazione - necessita la realizzazione di un requisito oggettivo, costituito dalla tipologia di prestazione in essa prevista, e di un doppio presupposto soggettivo, operante tanto con riferimento al beneficiario della prestazione, quanto in ordine all'esecutore della stessa; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione nel caso di esecuzione di prestazione, normativamente prevista, nei confronti di soggetto indicato nel n. 27-ter cit. ma da parte di soggetto diverso da taluno di quelli in esso contemplati, ancorché in forza di convenzione intercorrente con quest'ultimo (nella specie, ASL).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22324 del 05/08/2021 (Rv. 661960 - 01)

 

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Cassazione

22324

2021