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Mancata richiesta del contribuente – Cass. n. 8592/2021

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 imu - Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021 (Rv. 660884 - 01)