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Sanzioni amministrative tributarie – Cass. n. 28938/2020

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Sanzioni tributarie - Cumulo giuridico - Concorso materiale omogeneo - Violazioni di carattere formale - Plurime ritardate autofatturazioni - Configurabilità.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il cumulo giuridico di cui l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera anche nelle ipotesi di cd. "concorso materiale omogeneo", ossia quando, con più azioni od omissioni, si commettono diverse violazioni della stessa disposizione, "formali" e non "sostanziali" perché non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma tali da arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Conseguentemente, detto principio opera nel caso di plurime ritardate autofatturazioni, e delle conseguenti registrazioni, nel sistema di inversione contabile (cd. "reverse charge"), rispetto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA, di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, comunque avvenute nel termine per la comunicazione della dichiarazione periodica IVA.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020

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28938

2020