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Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali – Cass. n. 28938/2020

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali - Punibilità - Violazioni meramente formali - Punibilità - Esclusione - Valutazione in concreto della natura della violazione - Modalità.

In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, st.contr. e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali”, se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020

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28938

2020