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Recupero accisa - Prescrizione del relativo diritto - Cass. n. 25611/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Recupero accisa - Prescrizione del relativo diritto - Realizzazione dell'evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza della costituzione di parte civile della Amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di recupero di accise e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'evento interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata alla circostanza, oggettiva, del passato in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale, atteso che rileva non la pronunzia dispositiva (di assoluzione o condanna) per gli effetti estensivi nel giudizio civile dell' accertamento in essa contenuto (ex artt. 651, 651 bis, 652, 654 c.p.p.), bensì il momento conclusivo in sé, al quale si correla il decorso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_651, Cod_Proc_Civ_art_654, Cod_Proc_Civ_art_652

corte

cassazione

25611

2020