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Recupero accisa - Prescrizione del diritto - Cass. n. 25611/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Recupero accisa - Prescrizione del diritto - Realizzazione dell'evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza dell'esito - Esclusione.

In tema di recupero dell'accisa e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'effetto interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citato articolo ed in forza della "ratio" ad esso sottesa, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori coobligati.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25611 del 12/11/2020 (Rv. 659647 - 01)

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