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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10104 del 28/05/2020 (Rv. 657770 - 01)

Sconti o riduzioni di prezzo - Intervento di un soggetto diverso tra cedente e cessionario - Ammissibilità della riduzione dell'imponibile - Sussistenza - Fondamento.

In tema d'IVA, è consentita la variazione in diminuzione della base imponibile al fornitore che, in virtù di una sua scelta imprenditoriale autonoma e spontanea, abbia distribuito buoni ai consumatori finali, da cui sia conseguita la restituzione, da parte sua, al distributore di una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva sia dell'imponibile sia dell'imposta, anche se derivante da sconti concessi dal cedente a consumatori finali con cui non sussista un diretto contratto di compravendita, ma a condizione che tale sconto sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria tra fornitore e rivenditore.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10104 del 28/05/2020 (Rv. 657770 - 01)