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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10103 del 28/05/2020 (Rv. 657730 - 01)

Regolarizzazione - Emissione successiva delle fatture comprensiva d'IVA - Diritto del cessionario al rimborso dell'IVA di rivalsa - Termine di decadenza - Decorrenza - Disponibilità effettiva delle fatture - Rilevanza - Fondamento.

In tema d'IVA, laddove il cedente provveda alla sua regolarizzazione in un momento successivo rispetto alla cessione dei beni, emettendo fatture e versando all'erario l'importo dovuto, in difetto del rischio di evasione fiscale il correlato termine di decadenza per rimborso decorre - secondo l'interpretazione dell'art. 178 dir. 2006/112/CE datane dalla giurisprudenza unionale conforme al principio di effettività (CGUE 21 marzo 2018, Volkswagen; Id. 15 settembre 2016, Senatex) - solo a partire dal momento in cui il cessionario è venuto in possesso delle fatture, essendo stato, in precedenza, oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto alla detrazione proprio in ragione dell'indisponibilità materiale dei documenti e dell'ignoranza in ordine alla debenza dell'IVA.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 10103 del 28/05/2020 (Rv. 657730 - 01)