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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - avviso di accertamento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1504 del 23/01/2020 (Rv. 656712 - 01)

Società in nome collettivo - Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali - Azione esecutiva dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci palesi ed occulti - Ammissibilità - Contestazione della qualità di socio - Modalità - Notificazione dell'avviso di mora - Ammissibilità - Indicazione nell'avviso di accertamento - Ammissibilità -Onere d'impugnazione a carico del socio - Configurabilità - Obbligazioni tributarie - Estensione -Conseguenze.

In tema di accertamento e riscossione dell'IVA, l'avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei confronti di una società in nome collettivo ai sensi degli artt. 54 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, legittimamente può contenere l'indicazione, come condebitori solidali, dei nominativi dei soci, sia palesi che occulti, ed essere notificato anche a costoro per la contestazione di tale loro qualità, in vista della successiva procedura di riscossione: la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società, prevista dall'art. 2291 c.c. ed operante anche nei rapporti tributari, pur consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere in via esecutiva nei loro confronti direttamente con la notifica dell'avviso di mora, mediante la semplice indicazione della qualità attribuita (non essendo previsto per quell'atto un particolare obbligo di motivazione), non esclude infatti che la contestazione di detta qualità possa aver luogo anche in occasione della notifica dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, fermo restando per il destinatario l'onere di impugnare il provvedimento, facendo valere in quella sede tutte le sue ragioni, senza limitazione alcuna, al fine di evitare gli effetti preclusivi altrimenti inevitabilmente conseguenti alla definitività dell'accertamento impugnato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1504 del 23/01/2020 (Rv. 656712 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2291

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE