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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1468 del 23/01/2020 (Rv. 656673 - 01)

Obbligo di fatturazione delle prestazioni di servizi - Insorgenza - Pagamento del corrispettivo - Conseguenze - Pretesa fiscale in mancanza di fatturazione ed autofatturazione - Accertamento del pagamento del corrispettivo - Necessità - Sussistenza.

Le prestazioni di servizi sono soggette all'IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l'imposta. Ne consegue che la pretesa fiscale relativa ad una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o autofatturazione spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1468 del 23/01/2020 (Rv. 656673 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

OGGETTO