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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30761 del 26/11/2019 (Rv. 655936 - 0

Dazi doganali - Valore in dogana della merce importata - Determinazione - Valore di transazione dichiarato - Fondati dubbi - Contestazione e rettifica - Possibilità - Condizioni - Contraddittorio col contribuente - Fattispecie.

In tema di dazi doganali, il valore in dogana della merce importata, pur dovendo essere determinato, in linea generale, ai sensi dell'art. 29 del Codice doganale comunitario (regolamento CEE n. 2913/92), sulla base del valore di transazione (cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci), tuttavia, in presenza di "fondati dubbi" sulla veridicità dello stesso, può essere contestato dall'amministrazione, in base alla previsione dell'art. 181-bis del regolamento CEE n. 2454/93, e rettificato qualora i dubbi persistano anche dopo l’acquisizione di informazioni complementari dall'interessato e l'interlocuzione con lo stesso sui motivi sui quali gli stessi dubbi si fondano. (Nella specie, la sussistenza dei "fondati dubbi" era stata basata sulla verifica della minore entità del prezzo corrisposto rispetto al costo della sola materia prima, il quale, pur supportato dal sistema M.E.R.C.E., era stato in realtà desunto dalla scheda-prodotto trasmessa dalla Direzione generale delle dogane ed elaborata dalla locale Confartigianato per i prezzi rilevati sul mercato internazionale).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30761 del 26/11/2019 (Rv. 655936 - 01)