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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019 (Rv. 656342 -

Processo verbale di constatazione e avviso di rettifica - Notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza del destinatario - Presupposti - Unicità dell'atto - Necessità - Invio di più avvisi con un'unica raccomandata - Onere della prova a carico del mittente - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che valesse la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. sul presupposto che il processo verbale di contestazione e l'avviso di rettifica costituissero non già atti distinti, bensì un unico atto, essendo l’uno parte integrante del secondo, sicché sarebbe spettato al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'avviso).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019 (Rv. 656342 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1335, Cod_Civ_art_2697