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Riforma tributaria del 1972 - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi iva – Cass. 12457/2019

Beni ammortizzabili oggetto di leasing - Eccedenza detraibile dell'IVA - Rimborso - Concessionario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In materia d'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, trattandosi di operazione equiparabile, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene d'investimento" anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto il diritto al rimborso in fattispecie in cui l’acquisizione in leasing del bene era stata ottenuta mediante cessione di un contratto di leasing precedentemente concluso dal concedente con altro utilizzatore).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12457 del 10/05/2019 (Rv. 653675 - 01)