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Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere ires – Cass. 12500/2019

Enti ospedalieri - Società private convenzionate ed accreditate - Presidio ospedaliero - Riconoscimento regionale - Rilevanza ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 601 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - enti non commerciali.

In tema di IRES, le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura convenzionata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva la riduzione della metà prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore dei soli enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12500 del 10/05/2019 (Rv. 653860 - 01)