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Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di capitale – Cass. 13123/2019

Costituzione di usufrutto su azioni o quote possedute da soggetto non residente in favore di una società residente nel territorio dello Stato - Elusione dell'imposta sugli utili azionari spettanti ai soggetti non residenti - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Operazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 14, comma 7 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Opponibilità all'Amministrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, l'inapplicabilità "ratione temporis" dell'art. 14, comma 7-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (introdotto dall'art. 7-bis del d.l. n. 372 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 429 del 1992) non esclude la possibilità di dichiarare inopponibili all'Amministrazione finanziaria, in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., i benefici fiscali derivanti dalla costituzione, in favore di una società residente nel territorio dello Stato, di un diritto di usufrutto su azioni o quote di una società italiana possedute da un soggetto non residente (cd. "dividend stripping"), qualora tale operazione sia configurabile come abuso del diritto, essendo posta in essere al solo scopo di consentire al cedente di eludere la ritenuta sui dividendi prevista dall'art. 27, terzo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973, trasformando il reddito di partecipazione in reddito da negoziazione, ed alla cessionaria di percepire i dividendi, sui quali, oltre a subire l'applicazione della ritenuta meno onerosa di cui all'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 cit. (oltretutto recuperabile in sede di dichiarazione annuale), essa può avvalersi del credito d’imposta previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986, ed inoltre dedurre dal reddito d'impresa, "pro quota" annuale, il costo dell'usufrutto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13123 del 16/05/2019 (Rv. 653734 - 01)