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Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative – Cass. 12901/2019

Sanzioni tributarie - Esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo - Ignoranza incolpevole dei presupposti - Sufficienza - Onere probatorio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Fattispecie in tema di condono tombale in cui la S.C. ha ritenuto che le operazioni di ”compliance” tributaria affidate a professionista rimasto inadempiente fossero comunque addebitabili al contribuente per ”culpa in vigilando”).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019 (Rv. 653863 - 01)