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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - in genere - Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23789 del 23/11/2016

Redditi diversi – Compensi per prestazioni in favore di società sportive dilettantistiche – Esenzione ex art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 – Requisiti.

In tema di IRPEF, ai fini dell’applicazione del regime fiscale di non imponibilità, fino ad euro 7.500,00, dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m. (prima 81) del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo quanto previsto dal successivo art. 69, nel testo applicabile dal 1° gennaio 2004, i compensi per prestazioni (nella specie, percepiti da un istruttore sportivo) devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23789 del 23/11/2016