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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23908 del 23/11/2016

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – Attività artistica o sportiva – Ricorso ad un agente – Configurabilità dell’autonoma organizzazione – Sufficienza – Esclusione.

In tema di IRAP, l’attività artistica o sportiva costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23908 del 23/11/2016