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tributi (in generale) - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8543 del 29/04/2016

Redditi prodotti in Italia da una società svizzera - Tassazione - Art. 5 della Convenzione Italo-Svizzera contro la doppia imposizione - Applicabilità - Condizioni - Stabile organizzazione - Elemento soggettivo ed oggettivo - Compresenza - Necessità - Esclusione - Disponibilità di un agente ìcon potere di rappresentanza - Sufficienza.

Ai fini della tassazione dei redditi prodotti in Italia da una società svizzera, l'art. 5 della Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976 contro la doppia imposizione, ratificata con l. n. 943 del 1978, va interpretato nel senso che il requisito della stabile organizzazione non postula la necessaria compresenza dell'elemento oggettivo previsto dal comma 2 (cd. stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo previsto dal comma 4 (cd. stabile organizzazione personale), essendo sufficiente anche soltanto quest'ultimo presupposto, che è configurabile ove la società svizzera disponga stabilmente in Italia di un agente non indipendente munito di potere di rappresentanza e, quindi, abilitato a concludere contratti, anche se lo stesso debba agire in base alle direttive della società svizzera.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8543 del 29/04/2016