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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8540 del 29/04/2016

Sospensione per fermo amministrativo legittimamente disposto, poi venuto meno - Ritardo nel rimborso - Non addebitabilità alla P.A. - Interessi di mora - Decorrenza - Nuova istanza di rimborso - Necessità.

In materia di IVA, qualora la richiesta di rimborso sia stata legittimamente sospesa con provvedimento di fermo amministrativo, poi venuto meno ma comunque ritenuto legittimo, il ritardo nel rimborso non è imputabile all'amministrazione, sicché non decorrono gli interessi di mora, che riprendono, una volta venuto meno il fermo, dalla nuova istanza di rimborso.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8540 del 29/04/2016