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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - sanzioni - sanzioni penali - conseguimento di rimborsi non dovuti – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19682 del 01/10/2015

Atto impeditivo della decadenza biennale prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale - Sufficienza - Presentazione del modello di rimborso - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19682 del 01/10/2015

La domanda di rimborso dell'IVA o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia d'imposte dirette, ed in linea con la Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell'IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, e, oggi, dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19682 del 01/10/2015