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Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16734 del 12/08/2015

Credito d'imposta ex art. 63 della legge n. 289 del 2002 - Limite "de minimis" - Cumulabilità con altri benefici - Misura limitata - Conformità a disciplina comunitaria - Art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 - Esclusione del cumulo - Inoperatività - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16734 del 12/08/2015

In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 63 della legge n. 289 del 2002 ha mantenuto fermo il limite comunitario "de minimis", per cui il credito d'imposta per assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate è cumulabile con ulteriori benefici eventualmente concessi dall'ordinamento comunitario, purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio, mentre non ha alcuna incidenza l'esclusione dal cumulo, prevista dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 10 del 2007, convertito in legge n. 46 del 2007, che riguarda solo gli aiuti nazionali concessi in misura superiore al suddetto limite e non l'ulteriore credito d'imposta legislativamente determinato in misura ad esso corrispondente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16734 del 12/08/2015