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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - ici - Immobili rurali - Esenzione - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Rilevanza - Corte di Cassazione, Sez. 5

Attribuzione di diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015

In tema d'ICI, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993(convertito, con modificazioni, nella legge n.133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n.14 del 2009, n. 14) e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato. (Fattispecie in materia di fabbricato utilizzato per la manipolazione e per la trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci di una società cooperativa).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015