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condono fiscale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26812‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Condono automatico‭ ‬-‭ ‬Effettuazione del versamento e della presentazione telematica della dichiarazione integrativa‭ ‬-‭ ‬Termine‭ ‬-‭ ‬Entro il‭ ‬16‭ ‬aprile‭ ‬2004‭ ‬-‭ ‬Necessità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26812‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


Il contribuente persona fisica che intende beneficiare del cosiddetto condono automatico relativo ai periodi di imposta dal‭ ‬1997‭ ‬al‭ ‬2002‭ ‬e per il quale sono scaduti al‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬2002‭ ‬i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬9,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬dicembre‭ ‬2002,‭ ‬n.‭ ‬289,‭ ‬è tenuto,‭ ‬entro il termine del‭ ‬16‭ ‬aprile‭ ‬2004‭ (‬così prorogato ai sensi dell'art.‭ ‬1,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬del d.l.‭ ‬24‭ ‬giugno‭ ‬2003,‭ ‬n.‭ ‬143,‭ ‬conv.‭ ‬Con modif.‭ ‬Dalla legge‭ ‬1‭ ‬agosto‭ ‬2003,‭ ‬n.‭ ‬212‭)‬,‭ ‬ad effettuare il versamento dell'importo di euro‭ ‬3.000,00‭ (‬in caso di importi dovuti eccedenti tale somma‭)‬,‭ ‬nonché a presentare in via telematica la dichiarazione integrativa ivi prevista,‭ ‬attesa l'assenza di uno specifico e differente termine di presentazione nei provvedimenti attuativi del citato d.l.‭ ‬Di proroga.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26812‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭