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contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento‭ ‬-‭ ‬notificazioni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25395‭ ‬del‭

Ricorso per cassazione‭ ‬-‭ ‬Notificazione non eseguita nelle forme previste dal codice di procedura civile‭ ‬-‭ ‬Legittimità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25395‭ ‬del‭ ‬01/12/2014‭


In tema di contenzioso tributario,‭ ‬l'art.‭ ‬16,‭ ‬comma‭ ‬3,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬nella parte in cui consente la notifica‭ "‬mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia‭"‬,‭ ‬non si applica,‭ ‬a norma dell'art.‭ ‬62‭ ‬del citato d.lgs.‭ ‬N.‭ ‬546,‭ ‬al ricorso per cassazione avverso le‭ ‬sentenze delle commissioni tributarie,‭ ‬che resta assoggettato alle norme del codice di procedura civile ove compatibili,‭ ‬e va notificato nelle forme ivi previste,‭ ‬salvo il disposto della legge‭ ‬21‭ ‬gennaio‭ ‬1994,‭ ‬n.‭ ‬53,‭ ‬e successive modificazioni,‭ ‬sicchè il ricorso‭ ‬è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna,‭ ‬ad opera del ricorrente,‭ ‬all'impiegato addetto all'ufficio resistente,‭ ‬pur avendone quest'ultimo rilasciato ricevuta.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25395‭ ‬del‭ ‬01/12/2014‭