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condono fiscale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26702‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Condono ex art.‭ ‬9‭ ‬della legge n.‭ ‬289‭ ‬del‭ ‬2002‭ ‬-‭ ‬Cause ostative‭ ‬-‭ ‬Avvenuta consegna al contribuente di verbale di constatazione‭ "‬con esito positivo‭" ‬-‭ ‬Definizione automatica inoperante per tale annualità‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Indifferenza dell'organo da cui proviene‭ ‬-‭ ‬Equipollenza della consegna alla notifica.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26702‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


In tema di condono fiscale,‭ ‬la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione,‭ ‬redatto all'esito di una verifica della Guardia di Finanza‭ "‬con esito positivo‭"‬,‭ ‬rende inoperante la definizione automatica per l'anno a cui si riferisce,‭ ‬prevista dall'art.‭ ‬9‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬dicembre‭ ‬2002,‭ ‬n.‭ ‬289,‭ ‬analogamente alla notifica del predetto verbale,‭ ‬atteso che,‭ ‬a tal fine,‭ ‬rileva la funzione e non la provenienza dell'atto,‭ ‬mentre l'attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente,‭ ‬risultante dalla sottoscrizione per ricevuta,‭ ‬è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione,‭ ‬ossia la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26702‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭