Skip to main content

contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26704‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie‭ ‬-‭ ‬Notifica mediante consegna diretta all'ufficio finanziario‭ ‬-‭ ‬Art.‭ ‬16‭ ‬del d.lgs.‭ ‬N.‭ ‬546‭ ‬del‭ ‬1992‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Nullità‭ ‬-‭ ‬Sanatoria‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26704‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


La notifica all'agenzia delle entrate del ricorso per cassazione,‭ ‬avverso la sentenza della commissione tributaria regionale,‭ ‬può essere effettuata presso gli uffici periferici dell'agenzia delle entrate medesima,‭ ‬con le modalità disciplinate dagli artt.‭ ‬137‭ ‬e ss.‭ ‬Cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬e non nei modi previsti dall'art.‭ ‬16,‭ ‬comma‭ ‬3,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬mediante consegna diretta del ricorso all'ufficio,‭ ‬trattandosi di norma applicabile solo nel giudizio tributario di merito,‭ ‬fatta salva,‭ ‬in tale evenienza,‭ ‬la possibilità di sanatoria in ragione dell'intervenuta successiva costituzione dell'amministrazione finanziaria.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26704‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭