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imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22430 del 22/10/2014

Acquisiti in sospensione di imposta - Utilizzo di fatture riferite ad acquisti effettuati nell'anno precedente - Superamento del "plafond" di cui alla lett. C) dell'art. 8 del d.P.R, n. 633 del 1972 - Conseguenze - Interferenza con il principio di neutralità fiscale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22430 del 22/10/2014


In tema di IVA, l'imposta indebitamente non pagata per operazioni effettuate in regime di sospensione d'imposta, ai sensi della lett. C dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma non rientranti nel "plafond" stabilito, seppure in conseguenza di un'erronea registrazione delle fatture, va recuperata ancorché il contribuente non possa più esercitare il diritto alla detrazione per effetto dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria successivamente alla scadenza del relativo termine biennale, in quanto il principio di neutralità fiscale dell'iva esige che la detrazione a monte sia accordata solo se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erronea registrazione delle fatture nel 2000, anche se emesse nel 1999, avesse comportato l'inadempimento degli obblighi sostanziali del contribuente ed alterato l'ordinaria sequenza di rivalsa e detrazione, indefettibile nel sistema IVA).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22430 del 22/10/2014