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tributi (in generale) - accertamento tributario - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2326 del 31/01/2013

Art. 9-bis, comma 15, del d.l. n. 79 del 1997 - Preclusione dell'accertamento ex art. 38, commi 4, 5, 6, e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Efficacia retroattiva - Applicabilità agli accertamenti con adesione anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 79 del 1997 - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2326 del 31/01/2013

In tema di condono fiscale e con riferimento all'accertamento con adesione previsto dall'art. 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la disposizione di cui all'art. 9-bis, comma quindicesimo, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo cui l'intervenuta definizione per gli anni pregressi inibisce l'accertamento di cui all'art. 38, commi dal quarto al settimo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicabile anche all'ipotesi in cui l'accertamento con adesione abbia avuto luogo in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 79 cit.: in tal senso depongono infatti sia l'interpretazione logico-sistematica della norma in esame, da leggersi in collegamento con la proroga dei termini prevista dal comma dodicesimo dello stesso articolo, sia la "ratio" emergente dal combinato disposto dei due commi, sia infine lo stesso tenore dell'art. 9-bis, comma quindicesimo, dovendo escludersi che costituisca un limite all'applicabilità retroattiva di tale disposizione l'intervenuta notificazione di un accertamento sintetico, in quanto l'unico limite può essere ravvisato nella definitività di detto accertamento per mancata impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 2326 del 31/01/2013