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Rapporto di lavoro - Periodo di comporto-  Malattia e ferie - Armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi deldatore di lavoro

27/02/2003 Rapporto di lavoro - Periodo di comporto-  Malattia e ferie - Armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi deldatore di lavoro - art. 2109 c.c.

Rapporto di lavoro - Periodo di comporto -   Malattia e ferie - Armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro - art. 2109 c.c.(Corte di Cassazione - Sentenza n. 3028 del 27 febbraio  2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Ancona, P.G. conveniva in giudizio la ( omissis ), impugnando il licenziamento intimatogli da detta società in data 7.5.1993 per superamento del periodo di comporto e chiedendo il risarcimento del danno alla salute subito per effetto di una violazione degli artt. 41 Cost. e 2087 c.c.. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva 1'impugnativa del licenziamento e rigettava l'altra domanda.

Questa sentenza, appellata in via principale dalla  ( omissis ) e  in via incidentale da Paolo Giuliani, era parzialmente riformata dal Tribunale di Ancona, che    rigettava sia l'impugnativa del licenziamento, sia la domanda di risarcimento del danno. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il datore di lavoro non ha l'obbligo di concedere le ferie in corso di malattia al fine di evitare ili superamento del periodo di  comporto, considerato che, a norma dell'art. 2109 c.c., il periodo di godimento delle ferie viene stabilito dal datore di lavoro,  tenendo presenti le esigenze dell'impresa e gli interessi del lavoratore, e che non può configurarsi, in assenza di un'espressa domanda da parte del lavoratore, la "fictio" di una domanda presunta del medesimo o quella della fruizione da parte  sua, in costanza di malattia, di un periodo feriale di ristoro psicofisico. 

Il G. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.

La società intimata resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso si denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2109  e 2110 c.c., unitamente a carenza di motivazione su un  punto decisivo. Si   lamenta che il giudice di appello abbia trascurato che, stante la profonda prostrazione fisic-psichica provocata al G. dalla malattia insorta e il conseguente suo stato di confusione mentale, il medesimo non aveva potuto rendersi conto del rischio di perdere il posto di lavoro a causa dell'approssimarsi del termine di scadenza del periodo di comporto: in tale situazione doveva ritenersi esatta la tesi, fatta propria dal giudice di primo grado, dell'obbligo del datore di lavoro di concedere le ferie al lavoratore malato, anche in mancanza di una sua precisa richiesta, allo scopo di far interrompere il periodo di comporto in fase di completamento. La questione, d'altra parte, era concretamente rilevante, poiché il lavoratore aveva maturato nove giorni di ferie e gli stessi sarebbero stati sufficienti al fine di prevenire il superamento del periodo di comporto, anche perché la malattia era cessata in data 8 maggio 1993.

Il ricorso non è fondato.

Secondo il prevalente e condivisibile orientamento di questa Corte, non può configurarsi un'incondizionata facoltà del lavoratore assente per malattia e ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio di sostituire alla malattia il godimento delle ferie maturate quale titolo della sua assenza, tuttavia il datore di lavoro, nell'esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, dovendo attenersi alla direttiva dell'armonizzazione delle esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro (art. 2109 c.c.), è tenuto, se sussiste una richiesta del lavoratore ad  imputare a ferie un'assenza per malattia, a prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del richiedente ad evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del periodo di comporto (Cass. 28 gennaio 1997 n. 873, 19 novembre 1998 n. 11691. 17 febbraio 2000 n. 1774, Cass. 11 maggio 2000 n. 6043, 8 novembre 2000 n. 14490). In altre pronunce è stata sottolineata l'inesistenza di un obbligo del datore di lavoro di accordare le ferie al fine di evitare il superamento del periodo di comporto (Cass. 2 ottobre 1998 n. 9797) o si è comunque ribadita la non configurabilità di un automatico prolungamento del periodo di comporto per malattia per il tempo corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti, in assenza di richiesta del lavoratore (Cass. 4 giugno 1999 n. 5528).

In realtà appare evidente a questo Collegio che sia necessaria la presenza di una richiesta del lavoratore di fruizione delle ferie perché si produca l'obbligo del datore di lavoro di prendere in considerazione l'ipotesi di accordare al medesimo le ferie durante un periodo di malattia. Infatti, in linea generale, gli interessi particolari dei singoli prestatori di lavoro possono essere presi in considerazione dal datore di lavoro, al fine di determinare il periodo di fruizione delle ferie, solo se gli sono portati a conoscenza. Inoltre, la fruizione delle ferie durante la malattia si pone potenzialmente in contrasto con il principio di (possibile) incompatibilità tra godimento delle ferie e malattia, di modo che solo ove sussista una richiesta del lavoratore, che intenda privilegiare l'interesse a prevenire l'esaurimento del periodo di comporto, può ipotizzarsi la sua collocazione in ferie in costanza di denunciata malattia.

Non sussistono poi adeguate giustificazioni logico-giuridiche perché la rilevanza della richiesta venga meno in presenza di condizioni di conclusione mentale del lavoratore. Deve peraltro rilevarsi, per quanto riguarda gli aspetti di fatto, che il ricorrente fa riferimento, sotto il profilo della loro mancata considerazione da parte del giudice di merito e di un correlativo vizio di motivazione, a certificati medici attestanti una sindrome ansioso depressiva e uno stato di stress, e non un vero e proprio stato di incapacità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate secondo il criterio della soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 22.00  oltre a Euro 1.500,00 per onorari.