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Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3066 del 01/03/2003

Elemento della subordinazione - Configurabilità - Condizioni.

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio è ravvisabile tutte le volte in cui il lavoratore, in un proprio locale e anche con l'ausilio di familiari, esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli dall'impresa sottoposti e sotto le direttive ed il controllo dell'imprenditore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3066 del 01/03/2003