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Trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati – Cass. n. 3747/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - in genere - Trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati - Personale trasferito - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Necessario trasferimento di azienda - Esclusione.

 

In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall'art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un'azienda in senso tecnico - purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo - senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall'amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3747 del 08/02/2023 (Rv. 666622 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112

 

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Cassazione

3747

2023