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"Mobbing" lavorativo – Cass. n. 3692/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - "Mobbing" lavorativo - Assenza di intento persecutorio - Configurabilità - Esclusione - Condotte "stressogene" anche colpose - Violazione dell'art. 2087 c.c. - Sussistenza.

 

In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3692 del 07/02/2023 (Rv. 666621 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

3692

2023