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Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 22/10/1999

Consulente tecnico di parte - Incarico - Riferimento al quesito giudiziale - Necessità - Stima - Inventariazione - Necessità - Esclusione - Compenso - Conseguenze.

Professionisti - ingegneri e architetti - Consulente tecnico di parte - Incarico - Riferimento al quesito giudiziale - Necessità - Stima - Inventariazione - Necessità - Esclusione - Compenso - Conseguenze.

Al fine della determinazione del compenso professionale spettante ad un ingegnere per l'attività svolta quale consulente di parte in una controversia civile deve tenersi conto, per l'esatta individuazione dell'incarico, dei quesiti posti dal giudice nell'affidamento della consulenza e, allorquando l'indagine sia finalizzata esclusivamente alla stima di beni, la medesima presuppone la sommaria descrizione dei medesimi strumentale alla ricerca del valore ma non l'inventariazione e catalogazione prevista dall'articolo 29 della legge n. 143 del 1949, che comportano una attività di identificazione, enumerazione, descrizione e qualificazione di ciascun bene onde attribuirgli un'identità strutturale, morfologica e di consistenza idonea a connotarlo e ad evitare il pericolo di confusione o sostituzione; conseguentemente quando la funzione del consulente è di natura estimativa non gli è dovuto il compenso per inventariazione.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11859 del 22/10/1999