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Titoli di credito - protesto - dell'assegno bancario – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 03/05/1969

Legittimazione del mero detentore – esclusione.

Il protesto dell'assegno bancario può essere levato solo da chi e legittimato all'Esercizio dell'Azione cartolare e non anche dal semplice detentore del titolo. Nell'assegno bancario trasferibile per girata, legittimato ad agire per il pagamento e, quindi, ad elevare protesto per il mancato pagamento e il legittimo portatore del titolo, cioè il detentore che giustifichi il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima e in bianco.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 03/05/1969