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Titoli di credito - cambiale – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 22/05/1989

Girata - a se stesso - da parte di amministratore unico di società - sconto del titolo - invalidità del negozio - esclusione.

Qualora l'amministrazione unico di una società a responsabilità limitata apponga due firme per girata sul retro di una cambiale, la prima dopo l'indicazione della ragione sociale della società e la seconda senza altre indicazioni, scontando il titolo presso un istituto di credito, la girata a se stesso, come ogni atto formale di trasmissione o cessione del titolo cartolare, non rivela di per sè il negozio giuridico sottostante, per cui non può ritenersi che tale negozio sia comunque invalido per la posizione di conflittualità fra la rappresentata ed il rappresentante, potendo, invece, quest'ultimo, con lo sconto in proprio, svolgere contemporaneamente un'attività a favore della società, preordinata alla rimessione del liquido percepito, ed un atto di garanzia personale verso la banca negoziatrice.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2443 del 22/05/1989